LEGGE REGIONALE N. 66 DEL
29-12-2003
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Indice:
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Il Consiglio
Regionale ha approvato |
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ARTICOLO 1 (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 47/1991) 1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), modificato dall'articolo 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 34, è sostituito dal seguente: “1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e di settore, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49, modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82, la Regione tiene conto dell'obiettivo di eliminare le barriere architettoniche in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di sua competenza.” 2. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 47/1991 è sostituito dal seguente: “2. La Regione finanzia con risorse proprie, determinate annualmente con legge di bilancio, l’esecuzione di opere e la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili. Provvede, a tal fine, ad assegnare attraverso il piano integrato sociale regionale ai comuni singoli o associati, ai sensi dell'articolo 5 bis, secondo il procedimento di cui al titolo I bis, una quota di risorse determinata in relazione: a) ai dati demografici; b) ai dati epidemiologici relativi alla disabilità rilevati; c) ai dati di utilizzazione dei contributi erogati negli anni precedenti per l’eliminazione delle barriere nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili.” 3. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 47/1991 è sostituito dal seguente: “3. Al fine di promuovere e sostenere l'attuazione dei programmi comunali di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 9, la Regione elabora indirizzi per un coordinamento degli interventi al livello territoriale di zona, all'interno del piano integrato sociale regionale. In tale ambito, prevede specifiche misure di sostegno utilizzando il fondo sociale istituito ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità; riordino dei servizi socio – assistenziali e socio – sanitari integrati), e con altri eventuali stanziamenti previsti nel bilancio regionale.” 4. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 47/1991 è sostituito dal seguente: “4. Oltre agli indirizzi di cui al comma 3, nel piano integrato sociale regionale la Regione individua altresì i criteri per la definizione di indicatori e parametri volti a garantire un sistema omogeneo e continuo di informazioni e conoscenze relative all'ambiente costruito idonei a favorire il processo di programmazione sul territorio indicando le forme di compatibilità e fattibilità, con particolare riferimento alle zone caratterizzate da forme di degrado insediativo urbano e territoriale in rapporto agli indirizzi forniti dalla normativa in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi.” |
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ARTICOLO 5 (Inserimento dell’articolo 10 ter nella l.r. 47/1991) 1. Dopo l’articolo 10 bis della l.r. 47/1991, introdotto dall’articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente: “Art. 10 ter Norma transitoria relativa ai procedimenti di cui al titolo I bis 1. In fase di prima attuazione del procedimento di cui al titolo I bis, il termine per la presentazione delle domande di contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili è fissato al 31 dicembre 2004. 2. A partire dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall’articolo 5 quater, cessano di avere efficacia gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della l. 13/1989 per i nuovi procedimenti di concessione di contributi concernenti l’eliminazione di barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili.”. |
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