LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 66 DEL 29-12-2003
REGIONE TOSCANA

Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 “Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche”.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 1
del 2 gennaio 2004

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6  

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 47/1991)
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 9 settembre 
1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere 
architettoniche), modificato dall'articolo 4 della legge regionale 
20 marzo 2000, n. 34, è sostituito dal seguente:
“1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali 
e di settore, in coerenza con quanto disposto dalla legge 
regionale 11 agosto 1999, n. 49, modificata dalla legge 
regionale 28 dicembre 2000, n. 82, la Regione tiene conto 
dell'obiettivo di eliminare le barriere architettoniche in ambito 
regionale e nei servizi di trasporto pubblico di sua competenza.” 
2. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 47/1991 è sostituito dal 
seguente:
“2. La Regione finanzia con risorse proprie, determinate 
annualmente con legge di bilancio, l’esecuzione di opere e la 
realizzazione di interventi direttamente finalizzati al 
superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche 
nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili. 
Provvede, a tal fine, ad assegnare attraverso il piano integrato 
sociale regionale ai comuni singoli o associati, ai sensi 
dell'articolo 5 bis, secondo il procedimento di cui al titolo I bis, 
una quota di risorse determinata in relazione:
a) ai dati demografici;
b) ai dati epidemiologici relativi alla disabilità rilevati;
c) ai dati di utilizzazione dei contributi erogati negli anni 
precedenti per l’eliminazione delle barriere nelle civili abitazioni 
dove sono residenti persone disabili.”
3. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 47/1991 è sostituito dal 
seguente:
“3. Al fine di promuovere e sostenere l'attuazione dei 
programmi comunali di intervento per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche di cui all'articolo 9, la Regione elabora 
indirizzi per un coordinamento degli interventi al livello 
territoriale di zona, all'interno del piano integrato sociale 
regionale. In tale ambito, prevede specifiche misure di 
sostegno utilizzando il fondo sociale istituito ai sensi 
dell'articolo 68 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 
(Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di 
cittadinanza e di pari opportunità; riordino dei servizi socio – 
assistenziali e socio – sanitari integrati), e con altri eventuali 
stanziamenti previsti nel bilancio regionale.”
4. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 47/1991 è sostituito dal 
seguente:
“4. Oltre agli indirizzi di cui al comma 3, nel piano integrato 
sociale regionale la Regione individua altresì i criteri per la 
definizione di indicatori e parametri volti a garantire un sistema 
omogeneo e continuo di informazioni e conoscenze relative 
all'ambiente costruito idonei a favorire il processo di 
programmazione sul territorio indicando le forme di 
compatibilità e fattibilità, con particolare riferimento alle zone 
caratterizzate da forme di degrado insediativo urbano e 
territoriale in rapporto agli indirizzi forniti dalla normativa in 
materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi.” 

  
  

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ARTICOLO 5

(Inserimento dell’articolo 10 ter nella l.r. 47/1991)
1. Dopo l’articolo 10 bis della l.r. 47/1991, introdotto dall’articolo 
4 della presente legge, è aggiunto il seguente:
“Art. 10 ter
Norma transitoria relativa ai procedimenti di cui al titolo I bis
1. In fase di prima attuazione del procedimento di cui al titolo I 
bis, il termine per la presentazione delle domande di contributo 
per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili 
abitazioni dove sono residenti persone disabili è fissato al 31 
dicembre 2004.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del regolamento 
regionale previsto dall’articolo 5 quater, cessano di avere 
efficacia gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della l. 13/1989 per i nuovi 
procedimenti di concessione di contributi concernenti 
l’eliminazione di barriere architettoniche nelle civili abitazioni 
dove sono residenti persone disabili.”.

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